LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

TITOLO II
 Istituzione di organismi collegati all' attività
di programmazione
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Il Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 19
 Comitato consultivo per l' impiego delle risorse
finanziarie e suoi compiti
L' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 1
 
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.
Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;
- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia. >>.


Art. 20
 Articolazione del Comitato in Commissioni
e loro relazioni
Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:
a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.

Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.
Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 21
 Composizione del Comitato
La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Del Comitato faranno parte:
a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
e) le società finanziarie regionali;
f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.