LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 3
 Partecipazione alla programmazione
I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.
Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1985