LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 21
 Composizione del Comitato
La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Del Comitato faranno parte:
a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
e) le società finanziarie regionali;
f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.