LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 20
 Articolazione del Comitato in Commissioni
e loro relazioni
Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:
a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.

Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.
Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985