LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 65

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
È costituito il Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.
Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi ai limiti d' impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l' attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
A favore di detto fondo è autorizzata l' assegnazione di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 12.912 milioni, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 4.304 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 12.912 milioni si fa fronte:
a) per lire 4.304 milioni, relativi all' esercizio 1981, mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;
b) per lire 908 milioni con la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 908 milioni;
c) per le restanti lire 7.700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 per gli importi a fianco di ciascuno specificati:
- capitolo 1953 per lire 4.000 milioni;
- capitolo 1954 per lire 2.000 milioni;
- capitolo 2455 per lire 10 milioni;
- capitolo 2462 per lire 120 milioni;
- capitolo 2505 per lire 560 milioni;
- capitolo 6701 per lire 400 milioni;
- capitolo 6851 per lire 200 milioni;
- capitolo 6852 per lire 200 milioni;
- capitolo 6901 per lire 210 milioni.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.