LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 65

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo e undicesimo del precedente articolo 3, riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> nei diversi esercizi come segue:
per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1987 lire 9.967.183.091;
per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1990 lire 9.819.982.646;
per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 1996 lire 8.500.000.000.

Lo stanziamento del citato capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene conseguentemente elevato, per il piano di lire 29.901.549.273, corrispondente alle riduzioni disposte con i commi terzo, sesto, nono e dodicesimo del precedente articolo 3, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 9.967.183.091 per l' esercizio 1981, corrispondenti alle stesse riduzioni disposte per l' esercizio medesimo.