LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 65

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Il limite di impegno di lire 10.000 milioni autorizzato con l' articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 8.500 milioni a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996, vengono ridotte di lire 8.500 milioni per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 25.500 milioni per il piano, di cui lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l' articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell' artigianato, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono revocate.
Lo stanziamento del capitolo 7796 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto a zero ed il capitolo stesso viene soppresso.
Il limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l' articolo 16, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 1.319.982.646 a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1990, vengono ridotte di lire 1.319.982.646 per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 7837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 3.959.947.938 per il piano, di cui lire 1.319.982.646 per l' esercizio 1981.
Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo, viene ridotto di lire 47.200.445 a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono ridotte di lire 47.200.445 per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 141.601.335 per il piano, di cui lire 47.200.445 per l' esercizio 1981.