LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 65

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
All' onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente articolo 1 si provvede come segue:
a) per lire 5.250 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, della annualità iscritte dal 1976 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 29 maggio 1976, n. 336;
b) per lire 39.950 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, delle annualità iscritte al 1977 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 8 agosto 1977, n. 546;
c) per lire 40.874.415.159 mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:
- dal capitolo 6010, storno di lire 34.000.000.000, iscritte con l' articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
- dal capitolo 7796, storno di lire 300.000.000, iscritte con l' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell' artigianato;
- dal capitolo 7837, storno di lire 6.434.635.612, iscritte con l' articolo 16 legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;
- dal capitolo 8624, storno di lire 139.779.547, iscritte con l' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo;
d) per lire 10.072.244.647 mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote, o alle parti di esse, non utilizzate al 31 dicembre 1980, e trasferite ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3:
- dal capitolo 7135 storno di lire 742.937.537
- dal capitolo 7274 storno di lire 49.307.110
- dal capitolo 7280 storno di lire 8.980.000.000
- dal capitolo 7847 storno di lire 300.000.000