LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 63

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.