LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 63

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 23/1987
2Integrata la disciplina della legge da art. 9, comma 1, L. R. 25/2005
3Articolo 3 bis aggiunto da art. 132, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/1987
Art. 2
 
Al fine di indicare gli obiettivi, i metodi e le priorità della distribuzione di gas combustibili, l' Amministrazione regionale predispone un piano regionale per l' utilizzo del gas metano nel territorio della Regione.
Detto piano verrà approvato dal Consiglio regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, sesto comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
3Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 56/1991
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 56/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera e), L. R. 12/2009
6Articolo abrogato da art. 4, comma 18, L. R. 25/2016
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 132, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo abrogato da art. 2, comma 10, L. R. 33/2015
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA contributi << una tantum >> per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.
Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.
La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 70/1982
2Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986
Art. 5
 
I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge, devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
Nel caso in cui l' intervento, comunque ammissibile a contributo ai sensi della presente legge, non sia previsto espressamente nel piano regionale di cui all' articolo 2, la domanda dovrà venir corredata da uno studio di fattibilità e da un piano economico finanziario.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4, la SNAM SpA presenterà alla Direzione regionale dei lavori pubblici una documentata proposta relativa all' intervento da realizzare.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986
Art. 6
 
La Concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell' ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l' ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purché sia prevista la possibilità di riscatto della rete da parte dell' ente pubblico.
Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 80, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 6 bis
 
1. All' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la Direzione regionale dei lavori pubblici, Servizio dell' idraulica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 2, L. R. 23/1987
Art. 7
 
Gli interventi, alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa abrogata in forza del precedente comma, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Per il perfezionamento di detti interventi continua ad applicarsi la legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.
Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 9
 
Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 6500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8389 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane situati nelle zone terremotate, per la costruzione, il completamento, l' estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento di lire 6.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).