LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 63

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6
 
La Concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell' ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l' ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purché sia prevista la possibilità di riscatto della rete da parte dell' ente pubblico.
Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 80, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.