LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 61

Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente " Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione".

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive integrazioni va aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato. >>.

Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive integrazioni viene così modificato:
<< La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo e terzo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8. >>