LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

CAPO II
 Provvidenze a favore delle farmacie rurali
Art. 10
 (Misura dell'indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), e alla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è determinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 221/1968, sulla base dei criteri e dei parametri indicatori di disagio individuati dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vigente.
2. La misura di riferimento dell'indennità di residenza è fissata in 13.000 euro per singolo beneficiario ed è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT.
3. La quota di indennità di residenza spettante viene proporzionalmente determinata in base al valore del punteggio attribuito alle farmacie di cui al comma 1 secondo i criteri, i parametri e le modalità previsti dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 vigente.
4. Ferme le ipotesi di farmacie di nuova istituzione previste dall'articolo 17, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto carico agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, il fatturato da considerare ai fini dell'indennità di residenza è quello complessivo dell'anno di riferimento ma la quantificazione dell'indennità è proporzionata all'effettivo periodo di esercizio da parte dell'avente diritto.
5. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende sanitarie regionali entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 58, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dal comma 59 del medesimo articolo.
2Articolo interpretato da art. 7, comma 16, L. R. 13/2000
3Articolo sostituito da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 10 bis
 (Fondo regionale e indennità di solidarietà)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, è istituito il Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini IVA, inferiore a 300.000 euro.
2. Le Aziende sanitarie regionali destinano al Fondo di cui al comma 1 gli importi previsti dall'articolo 23 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025. Il versamento a favore della Regione di tali importi accantonati viene effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è disciplinato dall'accordo integrativo regionale, che definisce, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione dell'indennità di solidarietà inversamente proporzionali al predetto fatturato.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del numero degli aventi diritto e degli importi spettanti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 3, forniti dalle Aziende sanitarie regionali, eroga, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, l'indennità di solidarietà alle farmacie beneficiarie entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.