Art. 10
(Misura dell'indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), e alla
legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'
articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è determinata, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, della legge 221/1968, sulla base dei criteri e dei parametri indicatori di disagio individuati dall'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vigente.
2. La misura di riferimento dell'indennità di residenza è fissata in 13.000 euro per singolo beneficiario ed è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT.
3. La quota di indennità di residenza spettante viene proporzionalmente determinata in base al valore del punteggio attribuito alle farmacie di cui al comma 1 secondo i criteri, i parametri e le modalità previsti dall'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 vigente.
4. Ferme le ipotesi di farmacie di nuova istituzione previste dall'articolo 17, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, di cui all'intesa 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 65 del 19 marzo 2025, qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto carico agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, il fatturato da considerare ai fini dell'indennità di residenza è quello complessivo dell'anno di riferimento ma la quantificazione dell'indennità è proporzionata all'effettivo periodo di esercizio da parte dell'avente diritto.
5. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende sanitarie regionali entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 58, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dal comma 59 del medesimo articolo.
2Articolo interpretato da art. 7, comma 16, L. R. 13/2000
3Articolo sostituito da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.