LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

CAPO I
 Disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie
della regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 1
 Oggetto
L' esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia è disciplinato dalla presente legge per quanto concerne gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie annuali.
Art. 2
 Competenza amministrativa
I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all' articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.
Art. 3
 Orario settimanale
L' orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.
Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.
Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.
Art. 4
 
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.
2 bis. In caso di decesso di un parente o affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, purché sia garantito il servizio pubblico per territorio e dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, all'Associazione provinciale dei titolari di farmacia e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 19, comma 1, L. R. 32/1997
2Articolo sostituito da art. 122, comma 10, L. R. 13/1998
3Comma 2 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 4 bis
 (Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 20/2004
Art. 5
 Farmacie di turno
Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi siano almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.
Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque Comuni.
Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.
Nell' ambito territoriale di ogni Unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.
I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.
I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.
Art. 5 bis
 (Cartello indicatore)
1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:
a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;
b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 5, L. R. 20/2004
Art. 6
 Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura
festiva e feriale diurna
Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;
c) nei Comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.

Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.
Art. 7
 Disciplina del servizio farmaceutico
durante le ore notturne
Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.

Art. 8
 Chiamata
Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.
Art. 9
 Chiusura annuale delle farmacie
Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da due a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali
2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall'obbligo di chiusura annuale.
Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 32/1997
2Primo comma sostituito da art. 20, comma 2, L. R. 32/1997
3Secondo comma sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 32/1997
4Terzo comma sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 32/1997
5Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
6Secondo comma sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
Art. 9 bis
 (Deroghe)
1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 13/2000