LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 10
 (Misura dell'indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissata nelle seguenti misure:
a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.

2. Per le farmacie rurali, ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l'indennità di residenza è ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1.
3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all'anno precedente a quello di riferimento, superi l'importo di lire 300 milioni, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:
a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;
b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;
c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.

4. Non spetta alcuna indennità quando il suddetto volume d'affari superi l'importo di lire 600 milioni.
5. La misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, la rispettiva indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.
7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 58, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dal comma 59 del medesimo articolo.
2Articolo interpretato da art. 7, comma 16, L. R. 13/2000