LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO II
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 199
 
Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 200
 
Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.
Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 201
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.
Art. 202
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 138 della presente legge, per il triennio 1979-1981, per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali dell' art. 176, con le decorrenze ivi previste. Per il personale collocato a riposo nel corso degli anni 1979 e 1980, la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali previsti dall' art. 176 con le decorrenze ivi previste.
Per il personale in quiescenza di cui all' art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' art. 115 della medesima legge, l' adeguamento, per il triennio 1979-1981, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui all' art. 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di quelli di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto - legge 6 giugno 1981, n. 283, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio, con la stessa decorrenza.
Ai fini di cui ai commi precedenti, la retribuzione pensionabile viene determinata computando altresì, a decorrere dal 1 gennaio 1981, l' importo di lire 2.000 annue lorde, secondo quanto previsto dall' articolo 176 ed in base all' anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 203
 
Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall' articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennità di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.
La misura dell' indennità di buonuscita, di cui al precedente comma, verrà determinata sugli assegni e con le modalità vigenti alla data di decesso del dipendente.
Art. 204
 
Per le cessazioni dal servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per quanto concerne il trattamento previdenziale, le norme vigenti fino al predetto termine.
Art. 205
 
Gli equi indennizzi liquidati al personale regionale con provvedimento adottato dal 1 luglio 1978 fino all' entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati in conformità alla tabella D allegata alla presente legge e in base allo stipendio di cui alla tabella B.