LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 51
 
Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1991