LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 47
 
Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduità e diligenza.
Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l' ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l' atto sia vietato dalla legge penale.