LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982