LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 120
 
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.