LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 44

Autorizzazione all' Amministrazione regionale alla cessione della Società Immobiliare Triestina Srl proprietaria dell' immobile << Albergo Regina >> all' Università degli Studi di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito, ai sensi degli articoli 769 e 793 del codice civile, all' Università degli Studi di Trieste le quote costituenti l' intero capitale sociale della Società Immobiliare Triestina Srl con sede a Trieste, proprietaria dell' immobile costituente l' Albergo Regina e relative pertinenze, ovvero ad autorizzare quest' ultima a cedere a titolo gratuito, ai sensi dei citati articoli del codice civile, all' Università degli Studi di Trieste l' immobile predetto.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 30/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 30/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 2
 
L' autorizzazione regionale è subordinata alla destinazione del patrimonio sociale ovvero dell' immobile oggetto della cessione da parte dell' Università degli Studi di Trieste:
- a scuola superiore di lingue moderne per traduttori e interpreti;
- a Casa dello studente con la concessione dell' uso gratuito all' Opera Universitaria dell' Università degli Studi di Trieste o ad altre destinazioni universitarie.

Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 30/1983
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata ad immettere in possesso dell' Università degli Studi l' immobile costituente il patrimonio sociale della Società Immobiliare Triestina Srl.
Art. 4
 
Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dalla cessione delle quote della società o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima, approvato ai sensi dell' articolo 2453 o dell' articolo 2454 del codice civile, verranno acquisite ovvero faranno carico al bilancio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 30/1983
Art. 5
 
Sono abrogate in quanto incompatibili con la presente legge le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.
Art. 6
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria III - il capitolo 262 con la denominazione: << Oneri finanziari conseguenti alla cessione della Società Immobiliare Triestina Srl all' Università degli Studi di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 312 del citato stato di previsione.
In relazione alle norme contenute negli articoli precedenti il capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene tolto dall' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti, e l' importo di lire 60 milioni, stanziato sul medesimo capitolo per il periodo 1982-1983, viene stornato ed iscritto sul capitolo 1954 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 60 milioni per il periodo medesimo.