Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) l' autorizzazione all' apertura od all' esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;
2) l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;
3) l' autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;
4) la pronuncia di decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
5) la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
6) l' indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
7) l' erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali;
8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;
9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale;
11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;
12) l' approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;
14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l' assistenza farmaceutica.
14 bis)
l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
, ai sensi dell'
articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.
1 bis. Il mancato accordo tra le parti sulla somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento, prevista dall'
articolo 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e determinata dall'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente nell'ambito delle funzioni attinenti al servizio farmaceutico ai sensi del punto 6) del primo comma, non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica.