Art. 38
(Commissioni tecniche per i gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'
articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni tecniche dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.