LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 30
 (Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all' articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall' articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.
Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.