LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 19
 (Attribuzioni del Sindaco)
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.
Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.