Art. 17
(Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali,
derattizzazione e di profilassi antirabbica)
Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l' eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l' incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.
Il predetto personale è assicurato dall' Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e, nell' ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.
Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell' organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.
Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l' attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.
L' esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.