LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 15
 (Attività veterinarie multinazionali)
Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all' individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell' Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:
a) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l' esportazione all' estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;
b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;
c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.