LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

TITOLO I
 Disposizione generale
Art. 1
 
La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell' articolo 32 della stessa, nonché con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l' organizzazione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, disciplina l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli Uffici del medico e veterinario provinciali - eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale - sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al Titolo III della presente legge.