LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 7
 
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.