LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 4
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato.
2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori.
6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
7. 
( ABROGATO )
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 2, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 6/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
5Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/1995
6Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 24/2009
7Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 24/2009
8Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
9Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
10Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
11Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
12Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
13Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2003 nel testo modificato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
15Parole soppresse al comma 5 da art. 12, comma 17, lettera a), L. R. 15/2014
16Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 17, lettera b), L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015
18Parole soppresse al comma 5 bis da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015