Art. 18
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici;
d) (ABROGATA);
e) (ABROGATA).
Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Parole soppresse al primo comma da art. 20, comma 1, L. R. 12/2003
4Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 12, L. R. 30/2007
5Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.