LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 1 bis
 (Requisiti di accesso agli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera b), L. R. 24/2009