LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3510 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.