LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Le funzioni e le attività alla tutela della salute mentale nella regione tendono a:
- privilegiare il momento preventivo;
- eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche;
- favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.

Art. 2
 
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 si attuano nell' ambito delle Unità Sanitarie Locali e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, di norma in strutture extraospedaliere.
Art. 3
 
I presidi e i servizi a struttura dipartimentale destinati agli interventi di cui al precedente articolo sono:
- i presidi territoriali di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, denominati Centri di salute mentale;
- i servizi speciali psichiatrici ospedalieri;
- le strutture di riabilitazione, integrazione e reintegrazione sociale;
- la clinica psichiatrica universitaria convenzionata.

Gli stessi nello svolgimento della propria attività devono tener conto anche dell' esigenza di superare, nei modi e nei tempi che verranno indicati dal piano sanitario generale, gli ospedali psichiatrici ed i reparti di lungodegenza psichiatrica esistenti nel territorio regionale.
Art. 4
 
Il piano sanitario regionale, di cui all' articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevederà, fra l' altro, per quanto attiene al settore della tutela della salute mentale:
- i criteri per la istituzione e la collocazione nei distretti dei Centri di salute mentale;
- gli ospedali generali sede del servizio psichiatrico ed il relativo numero di posti letto;
- l' articolazione dei servizi di emergenza psichiatrica nell' intero territorio regionale;
- i centri di salute mentale le cui equipes devono comprendere neuropsichiatrici - infantili e sociologici.

Il primo piano sanitario regionale disciplinerà, altresì, la diversa utilizzazione degli ospedali psichiatrici e delle altre strutture neuropsichiatriche, mano a mano che si renderanno disponibili.