LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO III
 Presidi e servizi per la tutela della salute mentale
Art. 9
 
Il Centro di salute mentale è unità operativa nel territorio e fa parte dei servizi sanitari del distretto di base di cui all' articolo 10, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; esso svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con altre componenti socio - sanitarie, nell' ambito dei servizi facenti capo al distretto o a più distretti sanitari di base.
Nell' espletamento dei suoi compiti fornisce le prestazioni ritenute più idonee per la risposta alle esigenze di persone portatrici di sofferenze psichiche, assicurando in genere:
- interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari, e terapie farmacologiche;
- rapporti a fini terapeutici con nuclei familiari e con i membri di istituzioni sanitarie, assistenziali, ecc.;
- incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti nel quadro dell' attività socio - terapeutica e di educazione sanitaria - psichiatrica;
- servizio di appoggio ed assistenza ad utenti a fini di prevenzione, cura e riabilitazione, anche mediante temporanea ospitalità diurna ed, eventualmente, notturna nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Gli interventi assistenziali e sanitari sono prestati, secondo la necessità del caso, presso la sede del Centro, al domicilio dell' assistito o altrove (scuola, luogo di lavoro, ecc.).
Ogni centro, nel rispetto del segreto d' ufficio deve tener il diario clinico di tutti gli interventi effettuati, mantenendo, con particolare evidenza, l' aggiornamento dei casi seguiti, ai fini di una efficace azione preventiva, curativa e riabilitativa, di verifica sanitaria, assistenziale e amministrativa.
Il centro di salute mentale è costituito da una equipe con rappresentatività multiprofessionale, di cui fanno parte almeno uno psichiatra, uno psicologo, assistenti sociali e personale infermieristico, e, quando lo preveda il Piano sanitario regionale, un neuropsichiatra infantile e un sociologo.
Art. 10
 
Il servizio speciale psichiatrico ospedaliero è istituito presso determinati ospedali generali, secondo le previsioni del Piano regionale, ed ha una disponibilità di non più di 15 posti letto.
L' attività di diagnosi e cura presso il servizio è prestata dalla equipe medico - professionale territoriale in guisa che sia garantita la continuità dell' intervento sanitario a tutela della salute mentale.
Il personale addetto al servizio opera nell' interno dell' ospedale nel rispetto delle norme vigenti nell' ordinamento ospedaliero.
Art. 11
 
Sono strutture di integrazione sociale, operanti in stretta connessione con il Centro di salute mentale, i centri riabilitativi e le strutture alternative in funzione deistituzionalizzante, quali:
- day hospitals e centri notturni;
- centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- case - famiglia per integrazione e reintegrazione sociale;
- corsi professionali a carattere residenziale diurno;
- centri di riabilitazione lavorativa;
- cooperative sociali.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 3, L. R. 7/1992
Art. 12
 
Il servizio per l' emergenza viene svolto con continuità dalla guardia psichiatrica e tende ad individuare la migliore soluzione disponibile per la persona che manifesta disturbi mentali, garantendole l' occorrente assistenza a domicilio o presso presidi.
Nell' ambito degli interventi dell' emergenza psichiatrica si situa, altresì, la competenza dei medici del dipartimento nel convalidare, ai sensi dell' articolo 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattie mentali.
Il piano sanitario regionale determina la sede della guardia psichiatrica e i criteri per la pronta disponibilità psichiatrica.
Per l' assistenza a bordo durante il trasporto di ammalati psichiatrici il servizio di emergenza od altro presidio dispone la presenza di personale adeguato.
Art. 13
 
L' attività di diagnosi e cura psichiatrica si esplica di norma a domicilio del paziente e presso le strutture territoriali del dipartimento, a tempo parziale o in modo continuativo, compresi i trattamenti sanitari obbligatori che non richiedono degenza ospedaliera.
L' attività di diagnosi e cura si esplica altresì, ove ricorrano le condizioni di legge, presso il servizio psichiatrico ospedaliero o presso la Clinica psichiatrica Universitaria convenzionata, ovvero, per i ricoveri volontari, presso gli altri reparti di degenza ospedaliera o della Clinica universitaria.
Art. 14
 
L' attività di consulenza psichiatrica e psicologica si esplica nei riguardi dei degenti per altre affezioni, qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio; ovvero nei riguardi dei pazienti, in collaborazione con altri operatori sanitari del distretto, sia in forma ambulatoriale, sia a domicilio, sia in condizioni di degenza non obbligatoria presso reparti di ospedali generali.
Art. 15
 
Le attività di riabilitazione e reintegrazione sono dirette a favorire il reinserimento dei disturbati mentali nell' ambito comunitario, in particolare, di quelli dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni neuropsichiatriche.
L' attività di riabilitazione si svolge nel territorio e consiste in attività terapeutiche per il recupero sociale degli stessi pazienti.
Il servizio di reintegrazione consiste negli interventi volti a responsabilizzare i pazienti predetti coinvolgendo anche il loro ambito di appartenenza e si esplica presso la sede del centro di salute mentale e presso le strutture abitative etero e autogestite (foyer, gruppi-appartamento) e promuovendo altresì situazioni occupazionali protette e non protette.