LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO II
 Dipartimento di salute mentale
Art. 5
 
Le strutture di cui al precedente articolo 3, operanti nella stessa Unità sanitaria locale, costituiscono il dipartimento per la salute mentale.
Il dipartimento coordina l' attività dei presidi e dei servizi psichiatrici, i quali svolgono le funzioni preventive, curative e riabilitative in un complesso organizzativo unico rispetto ai bisogni reali della popolazione del territorio di pertinenza, avendo di mira di evitare frammentarietà e deficienze di azione.
Art. 6
 
Il dipartimento di salute mentale assicura l' adempimento delle proprie funzioni mediante:
- interventi di emergenza e di pronta disponibilità;
- attività di diagnosi e cura;
- attività di consulenza;
- attività di riabilitazione e reintegrazione.

Tali funzioni sono esercitate in base a schemi di lavoro programmati, in modo coordinato ed articolato, secondo il bisogno di soggetti portatori del disturbo mentale.
Art. 7
 
Il dipartimento per la salute mentale è coordinato da un medico specialista in psichiatria, nominato dal Presidente dell' Unità sanitaria locale, scelto tra i membri del Comitato tecnico - funzionale che lo coadiuva nell' espletamento dell' incarico.
Il Comitato tecnico - funzionale è composto dai rappresentanti degli operatori medici e non medici del dipartimento.
Nel Comitato sono anche rappresentati gli operatori sociali delle eventuali strutture corrispondenti facenti parte del dipartimento.
I compiti del coordinatore e del Comitato sono determinati da apposito regolamento, che detta anche norme per le elezioni dei medesimi e per il funzionamento del dipartimento stesso.
Il regolamento è adottato dall' Unità sanitaria locale.
A tal fine, la Giunta regionale approva, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.
Art. 8
 
I coordinatori dei dipartimenti per la salute mentale della regione si riuniscono, su richiesta di uno o più di essi o dell' Assessorato dell' igiene e della sanità, e formano il Comitato consultivo regionale per la psichiatria con compiti di osservazione, valutativi e propositivi.
I verbali delle riunioni sono comunicati a tutte le unità sanitarie e all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità.