LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione ed alla gestione di un consorzio interregionale per lo svolgimento delle funzioni già di competenza dell' Istituto di Incremento Ippico di Ferrara.
Le quote di partecipazione saranno fissate con le leggi di approvazione del bilancio.
In via alternativa l' Amministrazione regionale potrà stipulare con Enti pubblici convenzioni, annuali o pluriennali, per lo svolgimento dei servizi inerenti all' incremento ippico.