LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO III
 Norme transitorie e finali
Art. 8
 
Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della legge stessa.
L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna Enti locali - di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Con legge regionale da emanarsi ai sensi dell' articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata altresì la destinazione del personale addetto ai presidi e servizi di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo.
Art. 9
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato - a domanda - nel ruolo unico del personale regionale, tramite apposita legge regionale.
Art. 10
 
Gli Enti di cui all' articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell' Amministrazione o Ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d' entrata in vigore della presente legge.
Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 16/1981
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.