Art. 1
Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.
Art. 2
La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all' articolo 1, secondo la situazione al 1 gennaio dell' anno di pubblicazione.
Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.
Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d' impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso.
Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 3
La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali inviano all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all' Assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d' impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.
Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data dal 1 gennaio dello stesso anno.