LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 8
 
Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della legge stessa.
L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna Enti locali - di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Con legge regionale da emanarsi ai sensi dell' articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata altresì la destinazione del personale addetto ai presidi e servizi di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo.