LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 Istituzione e gestione dei ruoli
Art. 1
 
Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.
I ruoli di cui al precedente comma sono così distinti, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Titolo I del DPR 20 dicembre 1979, n. 761:
- ruolo sanitario
- ruolo professionale
- ruolo tecnico - ruolo amministrativo.

Art. 2
 
La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all' articolo 1, secondo la situazione al 1 gennaio dell' anno di pubblicazione.
Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.
Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d' impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso.
Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 3
 
La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.
Le deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche predette sono sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla lettera h) dell' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 23 giugno 1980.
Le unità sanitarie locali inviano all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all' Assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d' impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.
Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data dal 1 gennaio dello stesso anno.
Art. 4
 
Sono delegate alle unità sanitarie locali le funzioni inerenti l' espletamento delle procedure di selezione per l' assunzione del personale di cui all' articolo 9, secondo comma, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.