LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 
La Regione entro il 31 marzo di ogni anno predispone e pubblica, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale di cui all' articolo 1, secondo la situazione al 1 gennaio dell' anno di pubblicazione.
Da detta data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle dotazioni organiche approvate dalle unità sanitarie locali e comunicate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità con le modalità di cui al successivo articolo.
Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d' impiego, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il personale dipendente può chiedere, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità, la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 60 giorni dalla notifica del ricorso stesso.
Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.