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Indice:
L.R. n. 45/1980
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
CAPO IV
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
CAPO V
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Leggi regionali
Legge regionale
2 settembre 1980
, n.
45
Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/09/1980, N. 090
Data di entrata in vigore:
02/09/1980
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO V
Norme finanziarie
Art. 21
(1)
Gli oneri previsti dagli articoli 7 e 18, secondo comma, della presente legge, nonché i contributi in conto capitale previsti dall' articolo 4 della medesima, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 22
Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
A carico del precitato capitolo 5509 è autorizzato, per l' esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59
, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrasi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 23
Gli oneri previsti dall' articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio, la cui denominazione viene così modificata:
<< Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>
Art. 24
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5529 con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni o delle Comunità montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 5529 saranno determinati, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59
, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 25
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative