LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme particolari
Art. 16
 
Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l' aspetto tecnico - funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell' interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell' immobile.
Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell' articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree sottoposte alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 91/1982
Art. 18
Vanno comprese fra le infrastrutture da realizzarsi dai Comuni o dalle Comunità montane, e sono a totale carico della Regione, le opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina e in montagna sempreché siano finalizzate alla ricostruzione e/o alla ristrutturazione di edifici negli abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 53, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, quarto comma, L. R. 55/1986
4Articolo interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 4, L. R. 50/1990
10Articolo interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
Art. 19
 
Le attribuzioni già assegnate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla Segreteria Generale Straordinaria.
Art. 20
 
All' interno dei piani particolareggiati, ai fini della sicurezza sismica, in deroga al punto C. 3 del DM 3 marzo 1975, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1.