LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale ed in relazione alla necessità di tutelare i valori storico - ambientali e di favorire la riconcentrazione urbana e la riqualificazione dei centri colpiti dai sismi del 1976, la presente legge detta norme procedurali e determina le modalità di intervento per la ricostruzione dei centri medesimi compatibile con l' attuale situazione geologico - sismica e con concrete prospettive di soddisfacimento del fabbisogno abitativo conseguente al sisma.
Art. 2
 
Le norme di cui al Capo II della presente legge sono applicabili ai Comuni disastrati individuati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare speciale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun Comune.
Entro gli ulteriori 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni disastrati sono tenuti ad adottare, secondo le procedure di cui al Titolo II, Capi II e III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il piano particolareggiato, includente le aree delimitate.
Entro lo stesso termine, i Comuni disastrati, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono - ai fini dell' applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo - nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 57/1981