LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l' ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. ;
Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell' articolo 54, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del Comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.
Le unità abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.
Dal costo dell' intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta
Note:
1Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
2Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
3Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
5Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988