LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.
Nei confronti degli stessi soggetti è autorizzata, altresì, la concessione dei contributi previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990