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Indice:
L.R. n. 45/1980
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
CAPO IV
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
CAPO V
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Leggi regionali
Legge regionale
2 settembre 1980
, n.
45
Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/09/1980, N. 090
Data di entrata in vigore:
02/09/1980
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 16
Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l' aspetto tecnico - funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell' interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all'
articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58
.
In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell' immobile.
Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell'
articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24
, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree sottoposte alle prescrizioni della
legge 1 giugno 1939, n. 1089
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative