LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Qualora il piano particolareggiato imponga l' adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l' impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente articolo 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.
A tal fine il Comune valuterà in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, l' ammontare dei maggiori costi suindicati. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherà all' interessato l' ammontare accertato.
L' intervento di cui al presente articolo è subordinato al parere favorevole della Segreteria Straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell' ambito delle aree centrali delimitate.